Istituto Nazionale di Studi
sul Rinascimento Meridionale
STATUTO
Estratto dall’Atto «Costituzione di Associazione»
redatto dal Dottor Pietro Pirolo Notaio in Napoli il 19 Giugno 1982
Repertorio n. 199913 – Raccolta n. 13608
Art. 1
È costituita l’Associazione denominata: «ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO MERIDIONALE».
Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Napoli presso gli Educandati femminili, Piazza Miracoli 37.
Art. 3
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Art. 4
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, coordinare ricerche sistematiche sulla civiltà del Rinascimento nell’area meridionale nei suoi più diversi aspetti storici, letterari, filosofici, giuridici, artistici, politici, sociali, economici e nei diversi modelli e sviluppi relativi alle diverse strutture politico-sociali ed alle diverse tradizioni culturali delle diverse regioni. Essa inoltre si propone: il censimento, l’esplorazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico raccolto nelle biblioteche pubbliche e private e negli archivi delle regioni meridionali; la ricognizione, la catalogazione e l’analisi del patrimonio artistico dell’età rinascimentale, nei suoi più diversi aspetti; l’organizzazione di ricerche individuali e di gruppo attraverso seminari, tavole rotonde, dibattiti, convegni e congressi, la pubblicazione di un Bollettino degli Atti dei convegni e dei congressi da essa Associazione promossi e delle opere di singoli studiosi o di gruppi che rechino concreti e sostanziali contributi alla conoscenza del Rinascimento meridionale e alle sue relazioni con la cultura nazionale ed europea.
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
Art. 6
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:
- delle quote sociali;
- delle oblazioni volontarie dei Soci;
- delle sovvenzioni e dei contributi elargiti da privati ed enti;
- dei proventi delle iniziative promosse dalla Associazione.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari e corrispondenti.
Art. 9
Coloro che desiderano diventare Soci dell’Associazione devono inoltrare domanda scritta d’ammissione al Consiglio direttivo che deciderà inappellabilmente sull’ammissione e sulla categoria. Con l’ammissione all’Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le condizioni dello Statuto e del Regolamento.
Art. 10
Saranno esclusi dall’Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell’Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi. Sull’esclusione del socio delibera il Consiglio direttivo.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata con R. R. diretta al Consiglio direttivo.
Il recesso produce effetto dal giorno successivo alla sua conoscenza da parte dell’Associazione.
Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
Art. 11
L’Assemblea ordinaria è costituita dai Soci ordinari. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:
A. discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
B. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
C. elegge i componenti del Consiglio direttivo;
D. elegge i membri del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12
L’Assemblea straordinaria è costituita dai Soci ordinari. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea straordinaria i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:
- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell’Associazione.
Art. 13
Il funzionamento delle Assemblee sarà disciplinato dal Regolamento di cui al successivo articolo.
Art. 14
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di tredici.
I membri durano in carica cinque anni e sono confermabili. Il Consiglio direttivo ha il compito di determinare gli indirizzi di politica generale, di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento di scopi sociali.
Al Consiglio direttivo compete inoltre:
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i membri del Consiglio direttivo;
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- di proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote d’iscrizione e di quelle annuali, dovute dai Soci;
- di deliberare sull’adesione dell’Associazione ad organizzazioni internazionali e sulla designazione dei delegati dell’Associazione;
- di proporre all’Assemblea la decadenza e l’esclusione dei Soci;
- di procedere alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
- di compilare il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o Soci lo scioglimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro lo studio e la soluzione di determinati problemi.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando occorre e quando la convocazione sia richiesta da almeno otto dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenzi; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 15
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, soprintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o d’impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 16
Delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario.
Art. 17
Il Segretario provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, che controfirma con il Presidente.
Il Tesoriere dell’Associazione provvede all’amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale, in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo. Predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
Art. 18
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri eletti dall’Associazione tra i Soci ordinari che non facciano parte del Consiglio direttivo. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
I Revisori redigono inoltre le relazioni ai bilanci.
Art. 19
Il Consiglio direttivo nomina il COMITATO SCIENTIFICO, formato da studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati. A tale comitato spetta proporre iniziative relative alle finalità dell’Istituto, proporre o esprimere il parere sulle iniziative di convegni e congressi a livello nazionale, esprimere il parere sulle oepre proposte per la pubblicazione. Esso dura in carica un quinquennio ed è rinnovato al termine del quinquennio.
Art. 20
Il Comitato scientifico può nel corso del quinquennio allargare la partecipazione ad altri studiosi italiani e stranieri. Questi saranno nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato scientifico o su iniziativa del Consiglio direttivo stesso, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.
Art. 21
I Soci ordinari che fanno parte del Consiglio direttivo non possono far parte del Comitato scientifico.
Art. 22
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, redatti dal Tesoriere, sono trasmessi ai componenti del Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione in cui verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni l’Assemblea generale.
Art. 23
È esclusa sotto qualsiasi forma la ripartizione di eventuale attivo di bilancio tra i soci.
Art. 24
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, in conformità della legge, determinerà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.